Scopo di queste brevi informazioni è di fornire alle imprese un servizio di consulenza aziendale integrato, che copra, cioè, l'intera gamma di tutte quelle situazioni "a rischio" connesse ai normali rapporti d'impresa transnazionali.
Abbiamo, pertanto, preso in esame le situazioni che più frequentemente possono dare luogo ad inconvenienti, quali difficoltà di gestione, perdite economiche, contenziosi legali in Paesi con sistemi giuridici diversi dal nostro.
Per ovviare a tali possibili inconvenienti è sufficiente, ad esempio, integrare le copie commissioni e la modulistica utilizzata per la fatturazione con clausole specifiche e condizioni scritte, che consentano alle aziende di tutelarsi di fronte a particolari situazioni.
Nell'ambito del commercio internazionale è necessario prestare particolare attenzione ai rapporti commerciali con i fornitori stranieri.
Solo un'esatta applicazione delle condizioni generali di vendita consente di ottenere:
Nell'ambito del commercio internazionale è, purtroppo, frequente il verificarsi di contestazioni riguardanti le concordate prestazioni contrattuali (là dove vi siano ritardi) o la mancanza delle previste garanzie contrattuali sulla fabbricazione di prodotti che interessano situazioni non sempre prevedibili in Italia.
In tali evidenziati frangenti si possono, perciò, presentare contrasti relativi alla conformità dei prodotti non sempre facilmente gestibili dall'azienda stessa.
E' comprensibile, pertanto, l'importanza della stesura delle condizioni generali di vendita con i Paesi stranieri, per ottenere più certezza nelle contrattazioni commerciali e per l'ottimizzazione dell'impiego di tempo e denaro.
La crescita dei rapporti commerciali a carattere internazionale ha visto un progressivo aumento del ricorso all'arbitrato per la soluzione di controversie che sorgono dall'esecuzione dei contratti. Ogni ordinamento riconosce il diritto dei privati di derogare alla giurisdizione ordinaria a favore di arbitri e di dirimere controversie privatamente. Ogni operatore economico, che negozia un contratto, deve porsi il problema di come risolvere l'eventuale controversia o di come limitare gli effetti della mancata esecuzione del contratto stesso.
Se, da un lato, è intuitivo affermare che la certezza giuridica nell'ambito dei rapporti contrattuali non esiste, o quanto meno è limitata da condizioni che ne rendono estremamente incerto lo sviluppo, è altrettanto opportuno, dall'altro lato, considerare l'arbitrato come lo strumento migliore per dirimere velocemente una controversia (senza aspettare i lunghissimi tempi processuali che, in caso di contratti internazionali, sono triplicati).
L'accordo scritto mediante il quale le parti si obbligano a deferire alla soluzione arbitrale controversie che possono insorgere da un determinato contratto o da un determinato rapporto giuridico è detto "clausola compromissoria".
Proprio quest'ultima costituisce il presupposto stesso dell' arbitrato, tant'è che lo stesso lodo arbitrale sarebbe suscettibile di essere annullato ove fosse stato emesso in assenza di valido accordo compromissorio. Data la sua particolare importanza è necessario che le parti vi dedichino massima attenzione e siano coadiuvate nella stesura da un esperto.
Una volta che l'arbitrato sarà stato deciso, l'eventuale esecuzione potrà esser fatta valere in qualsiasi parte del mondo. In tal senso la scelta arbitrale appare essere lo strumento più efficace per ottenere, in tempi relativamente brevi, la risoluzione di una controversia.
Particolarmente delicato è il settore dei contratti di distribuzione nei Paesi con i quali le imprese italiane hanno rapporti commerciali.
Non dobbiamo dimenticare che la nostra legislazione non ha, in buona parte, ancora recepito norme comunitarie che in altri Paesi trovano, invece, già applicazione. Questo ritardo determina notevoli difficoltà da parte degli operatori commerciali nell'armonizzazione della legislazione in merito ai contratti di concessione, agenzia, commissione, franchising, ecc.
E' necessario, inoltre, considerare che, proprio per la mancanza di uniformità nelle legislazioni, si è maggiormente esposti a problemi legali dovuti alla protezione stabilita da norme imperative del Paese dell'agente, alle indennità previste in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di non concorrenza ed altro.
E' pertanto necessario che all'atto dell'organizzazione della rete distributiva l'esportatore analizzi attentamente le proprie esigenze, tanto da predisporre la soluzione più confacente al proprio obiettivo.
Vale la pena di ricordare le possibili alternative da utilizzare nel processo distributivo da parte di chi voglia operare sui mercati stranieri:
In situazioni di questo tipo è sempre necessario pianificare con un certo anticipo la propria politica distributiva aziendale per evitare costi aggiuntivi e possibili danni economici all'azienda.
Il Trattato di Roma, che ha sancito la liberalizzazione, fra gli Stati membri, del commercio, dei servizi e della circolazione di capitali, persone e cose, ha posto una serie di interrogativi nell'ambito della proprietà industriale. Nel commercio internazionale e, in particolare, nell'Europa comunitaria, non esiste ancora un'effettiva armonizzazione della legislazione comunitaria che permetta agli operatori di poter contare su di un margine di sicurezza che tuteli loro in controversie riguardanti la proprietà industriale.
Le legislazioni degli Stati membri non hanno sempre recepito la normativa europea e, pertanto, anche nell'ambito dei contratti di distribuzione si può correre il rischio di vedersi imitato il proprio prodotto in un altro Paese senza possibilità di adeguata tutela.
Nell'ambito dei contratti di distribuzione sta sorgendo ultimamente un interesse da parte delle imprese per quella che viene definita come "la disciplina antitrust".
La maggior parte dei Paesi ad economia di mercato ha emanato una legislazione contro le pratiche commerciali restrittive, da intendersi come quegli accordi , o intese, formali o informali, fra imprese che limitino l'accesso ai mercati, o che, in qualsiasi modo, restringano la concorrenza e pregiudichino il commercio fra gli Stati membri. Tali accordi o pratiche hanno l'effetto di inibire lo sviluppo del mercato in un determinato Paese tanto da impedirne sostanzialmente l'aumento del fatturato oppure una distribuzione capillare del prodotto esportato.
Per questo è necessario che chi si accinge ad esportare un qualsiasi tipo di prodotto pianifichi, con largo anticipo e con cognizione, l'adozione degli strumenti non solo commerciali, ma anche, e soprattutto, normativi per far fronte a tutte le evenienze che possono verificarsi nel corso del rapporto.
Nell'ambito del commercio internazionale i pagamenti e le garanzie di solvibilità rappresentano sicuramente l'aspetto fondamentale o il perfezionamento di un affare. Anche questi aspetti saranno opportunamente regolati dalle condizioni generali di vendita. Gli operatori dovranno essere sempre informati sulla situazione finanziaria del Cliente, prevedere sempre, con assoluta certezza, il mezzo, il tipo ed il luogo ove sarà effettuato il pagamento. Tali precisazioni sono necessarie poichè, in caso di difficoltà, la legislazione del nostro Paese non offre sicure garanzie al recupero del credito in altri Stati. Esistono, infatti, legislazioni che prevedono un'estrema tutela del debitore, rendendo spesso difficile, se non impossibile, il recupero del credito.
L'esigenza di certezza degli operatori commerciali ha suggerito il ricorso a forme più convenienti di salvaguardia, quali garanzie bancarie o prestate da compagnie di assicurazione.
In genere è possibile formulare una prima distinzione in relazione al tipo ed alla natura dell'obbligazione principale:
Nella prassi contrattuale le parti possono stabilire altre forme di garanzie applicate sia ai pagamenti, sia alla manutenzione del contratto, che comportano sempre e comunque per il beneficiario il pagamento della merce o di altre forme di tutela.
Al fine di assicurare un comportamento uniforme in materia, la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto una specifica disciplina che garantisce il giusto equilibrio fra gli interessi contrastanti delle parti. Tale normativa non ha un carattere vincolante, ma può essere richiamata integralmente ed opportunamente predisposta secondo le specifiche necessità delle parti.
La certificazione della qualità dei prodotti e dei servizi ha assunto un ruolo chiave nella risposta concreta alle crescenti pressioni competitive nei mercati europei.
Una corretta qualificazione del prodotto deve essere impostata su due criteri fondamentali:
In particolare nessun prodotto può essere immesso sul mercato senza attestazione di conformità alle prescrizioni della direttiva. Un produttore che intenda commercializzare un prodotto non conforme alle normative vigenti si assume tutte le responsabilità civili del caso, rischiando di incorrere nelle eventuali sanzioni previste.
Il produttore comunitario dovrà, pertanto, prestare massima attenzione a questi punti specifici:
Sul piano normativo le direttive tecniche fissano requisiti minimi essenziali di sicurezza, rinviando alle norme CEN-CENELEC o alle normative emesse dagli enti nazionali.
Una volta determinata la certificazione, il produttore potrà apporre il marchio CEE direttamente sui prodotti. Esso costituisce l'elemento identificatore dei prodotti che possono liberamente circolare all'interno della Comunità.
L' attenzione del legislatore comunitario si é, infine, concentrata sulla protezione dei consumatori nella stipula di contratti con le singole aziende.
La notevole evoluzione della legislazione straniera in materia di tutela del consumatore impedisce spesso l'accesso al mercato dei prodotti italiani, non sempre in sintonia con tali prescrizioni (in particolari Paesi, come la Germania, ad esempio, è necessario ottenere specifiche certificazioni di sicurezza dei prodotti per accedere al mercato).
Gli esportatori italiani devono sempre prestare attenzione al tipo di merce che intendono esportare, ai partners con i quali intendono collaborare, oltre, naturalmente, al tipo di Paese ed agli eventuali altri rischi connessi a tali operazioni.
Il rischio maggiore è dato, in particolare, da eventuali insolvenze che possono verificarsi nell'ambito del rapporto.
Esistono, pertanto, sia specifiche coperture assicurative da utilizzare in caso di eventuali insolvenze da parte dei partners commerciali, sia piccoli meccanismi che mettono gli esportatori in condizione di non correre alcun pericolo in Paesi ove il rischio cambio è elevato o l'affidabilità degli eventuali acquirenti- venditori è messa in seria discussione.
L'acquisizione o la cessione di know-how nell'ambito dei contratti internazionali può costituire in molti casi la soluzione tecnologicamente più valida per aumentare la produzione industriale, oltre che per risparmiare notevolmente sui costi di produzione.
L'acquisizione e lo sviluppo di contratti di know-how con altri Paesi possono risultare particolarmente rischiosi quando non hanno all'estero, come avviene solitamente, la necessaria assistenza e tutela. La nostra assistenza legale copre anche aree particolarmente delicate come quelle del design, delle licenze di brevetto, oltre alla stesura, al controllo ed alla supervisione delle clausole contrattuali.
Per completezza di indagini in merito ai problemi connessi ai contratti di know-how, ci preme indicare brevemente alcuni requisiti fondamentali per il diritto esclusivo di produrre, utilizzare e vendere una particolare innovazione tecnologica. Tecnicamente il brevetto è un documento tecnico-legale che si concretizza in una relazione tecnica, volta a descrivere dettagliatamente in cosa consisterà l'invenzione e il suo diritto esclusivo di utilizzo.
Con il termine "brevetto" la legislazione italiana si riferisce a tutti i titoli di proprietà industriale, ossia:
Tecnicamente la durata del brevetto viene calcolata a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Contrariamente a quanto avviene per i marchi, è esclusa ogni possibilità di rinnovo del brevetto o di prolungamento del termine. L'unica deroga ammissibile in proposito è quella dei brevetti farmaceutici. E' superfluo considerare che il brevetto per essere registrato deve presentare i requisiti della novità e della industrialità.
Per poter semplificare le procedure di deposito delle domande e di ottenimento dei brevetti all'estero, l'Italia ha sottoscritto le seguenti convenzioni internazionali:
Il deposito della domanda di brevetto in più Stati ha enormemente semplificato la procedura da seguire, in quanto la domanda viene presentata di fronte ad un unico ufficio centrale e possiede, negli Stati designati dal richiedente, i medesimi effetti di una domanda di brevetto nazionale.
L'ambito del nostro intervento è triplice:
Nell'ambito dei nostri servizi viene assicurata un'idonea assistenza legale all'estero sia in sede arbitrale che in sede giudiziale, in riferimento alle specifiche esigenze aziendali ed alla stesura di opportuni strumenti contrattuali.
L'obiettivo è quello di impostare preventivamente, sin dal momento in cui i rapporti vengono avviati, idonee condizioni generali di contratto, basandosi sul sistema legale del Paese di riferimento per istituire, all'interno dell'impresa, un'efficace sistema di prevenzione legale.