Viale A. Silvani, 1 - 40122 Bologna, Italia
Tel. 051555404 / 051555649 - Fax. 051555748

Pagine blu per la difesa dei diritti dei consumatori

Abbiamo elencato alcune maggiori questioni cui il consumatore deve prestare particolare attenzione nell'ambito dei rapporti contrattuali con le imprese e con la pubblica amministrazione

A) le Clausole Vessatorie;
B) Diritto di accesso del cittadino ai documenti della P.A;
C) Cosa fare contro la lunghezza dei processi;

A) CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole vessatorie sono quelle che, se inserite in un contratto determinano un particolare svantaggio per chi le sottoscrive. In conformità alle normative europee, oggi il cittadino quando stipula contratti con banche, assicurazioni o altri tipi di società deve essere messo in condizioni di capire il contenuto di ogni singola clausola da sottoscrivere. L’art 1469 bis del c.c. ci fornisce una dettagliata esemplificazione delle clausole vessatorie contenute in quei contratti unilateralmente predisposti dai professionisti. Solo alcuni esempi di una più ampia elencazione possono riguardare:

  1. l’esclusione del risarcimento dei danni causati dal professionista al consumatore, esiste in merito una presunzione di vessatorietà per cui la clausola è da ritenersi inefficiente;
  2. l’inserimento nel contratto di clausole che limitano o escludono la possibilità al consumatore di recedere dal contratto, mentre prevedono il diritto di recesso a vantaggio esclusivo del professionista;
  3. l’imposizione di penali manifestamente eccessive;
  4. clausole che richiedono termini esageratamente anticipati per comunicare la disdetta, al fine di evitare la proroga o il tacito rinnovo del contratto.

Le clausole vessatorie, anche se specificamente approvate, si considerano non apposte, mentre il contratto rimane valido ed efficace per il resto. Il consumatore si può rivolgere al giudice per farne accertare la vessatorietà.

DUPLICE IL RIMEDIO PER IL CITTADINO

Il consumatore, per le clausole inserite in un contratto già stipulato può rivolgersi al giudice affinché ne accerti la vessatorietà e ne dichiari l’inefficacia. Le associazioni di consumatori, quelle professionali e le Camere di Commercio possono chiedere al giudice di vietare per il futuro l’utilizzo di clausole ritenute vessatorie.

B) DIRITTO DI ACCESSO

Il cittadino, oggi più che mai, ha il diritto di partecipare ai procedimenti avviati dalla P.A. e, soprattutto, di prendere visione dei documenti riguardanti la propria posizione. Ha, altresì, il diritto di sapere il nome del responsabile del procedimento in corso ai sensi della legge 241/90, artt. 5,6,7,8.

La legge 241/90 prevede, infatti, che ogni procedimento venga seguito dall’inizio alla fine sempre dallo stesso funzionario che ne diventa il responsabile: spetta a lui vigilare sul rispetto dei termini da parte degli uffici, verificare che tutti i documenti siano a posto, far fare gli accertamenti necessari, comunicare agli interessati il risultato finale del procedimento.

Quando la P.A. sta per adottare un provvedimento che riguarda un cittadino, lo stesso ha il diritto di sapere

  1. l’amministrazione precedente;
  2. l’ufficio ed il responsabile del procedimento;
  3. l’ufficio presso cui consultare i documenti che riguardano il provvedimento.

Tali informazioni possono essere richieste anche da soggetti che possono subire in qualche modo un danno dalla decisione in corso.
Il diritto si esercita rivolgendo una semplice richiesta all’ufficio pubblico competente.

COME FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO QUANDO VIENE NEGATO

Se la P.A. competente non fornisce le informazioni richieste il cittadino può procedere ad una “diffida” la quale invita la P.A. a fornire una risposta esauriente entro 30 giorni.

Dopodiché se persiste il silenzio si può procedere ad un esposto denuncia all’autorità giudiziaria per “omissione d’atti d’ufficio” a carico del funzionario responsabile oppure segnalare al capo dell’amministrazione da cui il funzionario dipende la violazione doveri e chiederne la sostituzione.

AUTOCERTIFICAZIONE

In base alla legge Bassanini ter e al decreto 20 Ottobre 98 n.403 le attestazioni che riguardano gli stati anagrafici o i dati allo stato civile possono essere dichiarate direttamente dalla persona interessata e la P.A. ha il dovere di riceverli.

L’autocertificazione non è una possibilità, ma un diritto del cittadino: presso ogni ufficio pubblico devono essere presenti gli appositi moduli. L’autocertificazione può essere anche trasmessa a mezzo fax, per posta, per posta elettronica, tramite terze persone o incaricati di Agenzie. L’autocertificazione può essere presentata a tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e a tutti gli uffici di gestori di pubblici servizi. L’autocertificazione non si può agli uffici o alle aziende private, salvo che quest’ultime la debbano trasmettere ad un Ente pubblico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Quando non ci si può avvalere dell’autocertificazione si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto notatorio attraverso la quale dare prova di fatti, stati e qualità riferiti alla stessa persona che la rilascia o ad altre persone di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza e, sempre in relazione ad un suo proprio interesse. Se la dichiarazione è resa contestualmente ad una domanda, anche se non contenuta in essa, la firma non deve essere autentica.

C) PROCEDURA DI STRASBURGO PER LA LUNGHEZZA DEI PROCESSI

Ogni cittadino con un ordine di processo più lungo di 4 anni usualmente, tranne casi eccezionali, ha diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa della lentezza della giustizia italiana. Ad oggi il cittadino può rivolgersi alla nuova Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Nel marzo del 2001 è entrata in vigore la legge 89/2001, cd legge Pinto, che ha istituito il rimedio interno per poter citare lo Stato davanti al giudice italiano.

Oggi pertanto prima di poter depositare il ricorso lo Stato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di eccessiva lunghezza dei processi civili, penali, amministrativi o altro è necessario promuovere la causa davanti alla Corte d’Appello competente e successivamente alla Corte di Cassazione, secondo la legge 89/2001. Qualora i giudici non riconoscano il danno subito dal cittadino o non lo riconoscano completamente è sempre possibile, ad esito del ricorso interno, proporre la stessa richiesta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale costituisce un’ultima istanza di pronuncia circa l’eccessiva lunghezza dei processi. Alla Corte potrà essere richiesto, altresì il rimborso delle spese subite per i gradi interni di ricorso.

Il ricorso al Giudice italiano può essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla sentenza definitiva.

La procedura a Strasburgo non costa nulla, neppure in caso di rigetto del ricorso, dal m omento che la giustizia entro un tempo ragionevole è un diritto riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo a cui anche l’Italia ha aderito.

Il cittadino, quindi, può rivolgersi alla Corte Europea esponendo lo svolgimento e la durata del processo che lo riguarda a mezzo di lettera raccomandata A/R in lingua italiana, entro sei mesi dalla conclusione del rimedio interno davanti al Giudice italiano. Riceverà dalla stessa Corte Europea un formulario e tutte le informazioni per compilarlo.

Le somme liquidate a titolo di risarcimento possono essere ingenti a capaci di compensare effettivamente le sofferente causate da un processo eccessivamente lungo. Il fac-simile che si allega di seguito riguarda i processi civili, ma è possibile ricorrere alla Corte Europea anche per procedimenti penali ed amministrativi, per i quali il Movimento di difesa del cittadino di Milano è disponibile a fornire ulteriori informazioni e la modulistica necessari in merito alla procedura.

Per maggiori chiarimenti potete contattare il nostro studio.